Le polizze di private insurance sono “unit linked” di diritto estero, costruite in base alle esigenze del singolo cliente.
Le polizze di private insurance sono strumenti innovativi di investimento. Perché vengono utilizzate nell’attuale contesto di mercato?
L’enorme liquidità, immessa dalle Banche Centrali, ha portato i prezzi delle obbligazioni ai massimi storici, mentre i rendimenti sono ai minimi storici. Proprio per questo il futuro potrebbe prospettare insidie in caso di rialzo dei tassi. Le obbligazioni hanno un peso rilevante all’interno dei portafogli e da qui in avanti sarà opportuno ridurne il peso. Ecco che può diventare strategico il beneficio delle polizze di private insurance.
Le polizze di private insurance sono un veicolo di investimento ancora poco conosciuto.
Dal punto di vista contrattuale e fiscale si configurano come polizze a vita intera di tipo “unit linked“. Hanno le seguenti caratteristiche:
- abbiamo uno o più contraenti;
- uno più assicurati (solitamente coincidenti col contraente);
- uno o più beneficiari.
Il contratto assicurativo non ha una scadenza fissa. Si mantiene attivo fino al riscatto o al decesso della persona assicurata. Al termine naturale del contratto assicurativo la polizza si estingue e viene liquidata ai beneficiari, come indicato dal contraente. Il contraente può modificare la scelta relativa ai beneficiari in qualsiasi momento.
A differenza delle polizze unit linked vendute dalle banche, più volte criticate per i costi e le inefficienze, le polizze di private insurance presentano una serie di benefici che le rendono molto appetibili.
Vantaggi fiscali finanziari.
– Differimento del momento della tassazione: i redditi di capitale e i redditi diversi, generati dagli strumenti contenuti nella polizza, sono accreditati al lordo..
– Il reinvestimento dei redditi lordi genera ritorni più elevati con il passare del tempo.
– La tassazione avviene solo al momento dell’eventuale riscatto della polizza (20% sulla plusvalenza di valore o quota parte della stessa in caso di riscatti parziali).
Benefici fiscali successori.
– Il capitale liquidato ai beneficiari è fuori dall’asse ereditario, quindi non si paga l’imposta di successione.
– Anche l’eventuale plusvalenza maturata non viene tassata: i beneficiari incassano il capitale lordo.
Benefici di pianificazione successoria.
La polizza non rientra nell’asse ereditario. Quindi oltre al beneficio fiscale, garantisce:
– Flessibilità, sia nella nomina dei beneficiari sia nella destinazione delle quote di patrimonio.
– Riservatezza da parte della compagnia assicurativa sui nominativi dei beneficiari e sugli importi della polizza.
– Semplicità nella nomina, modifica e revoca dei beneficiari in qualsiasi momento.
– Rapidità nella liquidazione in caso morte senza blocchi di c/c e depositi in fase di successione.
– Si tratta di una soluzione sempre reversibile sia relativamente agli importi, sia per quanto riguarda i beneficiari.
Altri benefici.
– Mantenimento del controllo del patrimonio: reversibilità della scelta con possibilità di ottenere rimborsi parziali e anche totali. Senza vincoli e senza penali.
– Protezione del patrimonio: impignorabilità ed insequestrabilità, purchè la polizza non sia costituita allo scopo di ledere diritti di terzi.
– Riservatezza, legata alla giurisdizione delle compagnie assicurative con cui viene stipulata.
– Nessuna dichiarazione fiscale (quadro RW).
– Possibilità di ottenere finanziamenti a tassi bassi di interesse mettendo la polizza a garanzia.
– Personalizzazione della strategia di investimento in funzione delle esigenze del cliente (possibilità di suggerire un proprio consulente o gestore).
Noi di Consulenza Vincente abbiamo creato una partnership con professionisti del settore a condizioni molto favorevoli.
Per tutti i motivi indicati riteniamo strategico destinare una parte del proprio patrimonio in questa tipologia di veicolo. Per ulteriori approfondimenti rimaniamo a disposizione.
Fabrizio Taccuso
4 Responses
Buongiorno dott.Fabrizio,
con la legge di stabilità del 2015 in realtà i beneficiari caso morte di una polizza di ramo I e ramo III sono comunque soggetti alla tassazione sui rendimenti generati dalla polizza.
In altre parole è stato eliminato (già da qualche anno a dire il vero) il vantaggio per i beneficiari di ottenere il valore lordo.
Per il resto mi sembra che quello che ha scritto corrisponda a verità.
Andrea consulente bancario
Giusta integrazione! Grazie Andrea per il contributo!
Buongiorno risponde a verità che queste polizze possono essere “oggetto di attenzione ” da parte del fisco se non si inseriscono delle componenti assicurative caso morte o da delega di gestione (meno possibilità di personalizzazione)?.
Grazie saluti
Buona sera Sig. Matteo, la componente assicurativa deve essere inserita affinchè la polizza possa ritenersi tale. In caso contrario si tratterebbe esclusivamente di un prodotto finanziario. Il problema fisco subentra, eventualmente, a causa di altri fattori…