Tobin Tax è l’imposta sulle transazioni finanziarie sull’acquisto di titoli azionari.
La Tobin Tax è entrata in vigore venerdì 1 Marzo 2013. Prende il nome dal Premio Nobel James Tobin che la propose nel 1972 e fa riferimento alla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (art. 1, commi da 491 a 500).
L’imposta verrà applicata a:
- – trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi;
- – operazioni su strumenti finanziari derivati;
- – operazioni ad “alta frequenza”
Sono escluse dall’applicazione dell’imposta le transazioni di strumenti finanziari emessi da società quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, aventi capitalizzazione media inferiore a 500 mln di euro (nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà). Solo per quest’anno il Ministero dell’economia pubblicherà insieme al decreto attuativo anche l’elenco di tali società che sono 219.
Sono inoltre esclusi dall’applicazione dell’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile (SICAV).
L’aliquota viene applicata nella misura di:
- 0,12% per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
- 0,22% se gli scambi avvengono su mercati non regolamentati.
- L’anno prossimo l’ammontare dell’imposta sarà invece rispettivamente dello 0,10% e 0,20%.
Per quanto riguarda gli strumenti derivati, l’imposta sarà invece operativa a partire dal 1° luglio in misura fissa parametrata al valore nozionale del contratto. Nel caso si effettuino operazioni su derivati in mercati regolamentati la tariffa è ridotta di un quinto.
L’applicazione dell’imposta avviene unicamente nel caso in cui il saldo netto delle transazioni regolate per titolo a fine giornata, relativamente all’operatività in capo al medesimo soggetto, risulti positivo; di conseguenza non si applicherà alle operazioni aperte e chiuse in giornata.
L’onere di determinare il calcolo e il versamento della Tobin Tax, per conto dei clienti-investitori, spetta agli intermediari finanziari (Banche, società fiduciarie e imprese di investimento) che, a regime, la calcoleranno mensilmente con versamento entro il 16° giorno del mese successivo. Il primo versamento, dall’entrata in vigore della legge, avverrà dal 16/07/2013.
L’imposta sulle transazioni finanziarie non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, incluse le imposte sostitutive delle stesse; pertanto non concorre alla determinazione del costo di acquisto ai fini del calcolo del capital gain.
A beneficio dei nostri lettori, lo staff di Consulenza Vincente segnala che è possibile simulare l’impatto della Tobin Tax sui propri investimenti utilizzando gli strumenti del sito www.tobin-tax.it
Fabrizio Taccuso | Consulenza Vincente